Sez. 2, Sentenza n. 23500 del 31/10/2006 (Rv. 593160 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica - Legittimità - Condizioni - Documentazione fotografica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata "telelaser" verificatasi prima dell'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002 n.121 conv. nella legge 1 agosto 2002 n.168.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, in relazione al superamento dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e con riferimento al relativo accertamento mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv. nella legge 1 agosto 2002 n. 168, la necessità (art. 345, primo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), che l'apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile, non implica anche che tale determinazione non possa essere ricollegata visivamente al veicolo stradale dall'agente di polizia addetto al telelaser, giacché lo stesso articolo 345, da un lato, prescrive, al quarto comma, che, per l'accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall'altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo. Inoltre, il verbale di accertamento, in forza dell'efficacia privilegiata attribuito all'atto pubblico dall'articolo 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicché l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato il verbale perché il riferimento della velocità al veicolo stradale non era stato effettuato dal telelaser, bensì rimesso all'attività dell'operatore, e ha deciso nel merito, affermando che, facendo il verbale prova fino a querela di falso del compimento dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento, non potevano essere disattese le risultanze del verbale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)