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Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008 (Rv. 603201 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento a mezzo telelaser - Mancata documentazione fotografica della violazione - Legittimità - Rilevazione della velocità mediante documentazione fotografica e video - Art. 4 d.l. n. 121 del 2002 - Abrogazione del precedente sistema di rilevazione della velocità - Esclusione - Previsione aggiuntiva dell'ipotesi di accertamento dell'illecito successivamente alla commissione ed in assenza dell'agente.
Stato
decisa il 2008-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603201-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)