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Sez. 2, Sentenza n. 17754 del 21/08/2007 (Rv. 599742 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Rilevazione mediante telelaser - Legittimità e validità probatoria - Condizioni - Omologazione degli apparecchi e velocità rilevata in modo chiaro ed accertabile - Sufficienza - Assenza di documentazione fotografica del veicolo - Irrilevanza - Osservazione visiva dell'agente accertatore - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599742-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio La Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1992 num. 285 art. 12, Legge 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)