Sez. 5, Sentenza n. 5480 del 18/03/2004 (Rv. 571281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Raccolta di Capitali - Assoggettamento a imposta proporzionale - Contrasto con il diritto comunitario - Rimborso - Termine di decadenza e <Dies a quo> - Individuazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro su operazioni di raccolta di capitali, il diritto di ottenere il rimborso dell'imposta proporzionale di registro corrisposta in violazione del diritto comunitario (Direttiva n. 69/335/CEE e succ. modif.) è soggetto non già al termine ordinario decennale di prescrizione, ma al termine di decadenza triennale stabilito dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, avente una portata generale, senza che detto termine si possa ritenere in contrasto con l'ordinamento comunitario perché esso (come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 15 settembre 1998, relativa alle cause riunite C - 279/96, C - 280/96, C - 281/96) non rende né impossibile né eccessivamente difficile l'esercizio del diritto conferito dall'ordinamento comunitario. Tale termine decorre dalla registrazione dell'atto, in ragione della diretta applicabilità delle disposizioni di esenzione dall'imposta (gli artt. 4 e 7 della direttiva n. 335/69/CEE), sufficientemente precise e incondizionate.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)