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Sez. L, Sentenza n. 2456 del 09/03/1987 (Rv. 451613 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MERA ESUBERANZA DEL PERSONALE - INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451613-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MERA ESUBERANZA DEL PERSONALE - INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*

La mera esuberanza del personale e la decisione dell'imprenditore di dare nuove dimensioni, in termini esclusivamente quantitativi, alla sua attività economica possono costituire il presupposto di licenziamenti collettivi ma non di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che questo (in ordine al quale non sono applicabili i criteri di scelta, quanto ai lavoratori da licenziare, stabiliti in Sede sindacale per i licenziamenti collettivi), si sostanzia invece nella necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa e nel conseguente ed inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprono detti posti e che non possono essere impiegati altrimenti. (V 2197/86, mass n 445354; (V 2849/85, mass n 440606).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)