diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2197 del 27/03/1986 (Rv. 445354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PLURIMO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO RISPETTIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PLURIMO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO RISPETTIVO - FATTISPECIE.*

A differenza del licenziamento plurimo individuale per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento collettivo presuppone il ridimensionamento dell'azienda voluto dall'imprenditore nello Esercizio della sua libertà di iniziativa economica, decisione questa non sindacabile nel merito in Sede giudiziaria. Pertanto, mentre nel primo caso - in cui può riscontrarsi l'inutilità che determinati servizi o mansioni continuino ad essere svolti nel modo in cui lo erano in precedenza - il datore di lavoro deve, tra l'altro, fornire la prova di non poter altrimenti utilizzare i lavoratori licenziati, nel secondo caso invece tale prova non è richiesta perché l'esuberanza di personale è insita nello stesso ridimensionamento aziendale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva qualificato come licenziamenti collettivi quelli intimati dal datore di lavoro a seguito della soppressione di un determinato servizio - quello di informazione medico-scientifica - senza indagare in ordine alla sussistenza, o meno, del requisito del ridimensionamento aziendale). (V 3448/84, mass n 435462; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)