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Sez. 2, Sentenza n. 22888 del 08/10/2013 (Rv. 627891 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Impianti di riscaldamento - Caldaia, bruciatore e deposito di carburante - Soggezione alla distanza ex art. 889, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627891-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE

In tema di rapporti di vicinato, negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore e il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell'art. 889 cod. civ., relativo alla distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia, essendo il bruciatore, in particolare, esente dalla presunzione assoluta di pericolosità che riguarda le tubazioni a flusso costante di sostanze liquide o gassose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)