Sez. 2, Sentenza n. 25475 del 16/12/2010 (Rv. 615880 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Tubi di acqua, del gas e simili - Distanza di almeno un metro dal confine prescritta dall'art. 889, secondo comma, cod. civ. - Presunzione di dannosità - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Esclusione - Tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi - Presunzione - Operatività - Esclusione - Fondamento - Onere della prova della dannosità - Criteri.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE
La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889, secondo comma, cod. civ., per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione "ex ante", una presunzione "iuris et de iure" di pericolosità. Tra dette opere non rientrano i tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi per i quali, non espressamente contemplati nella menzionata disposizione, non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità ed è, pertanto, necessario - affinché in via di interpretazione estensiva possa ritenersi ugualmente sussistente l'obbligo di rispettare le distanze ivi previste - accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche e con onere della prova a carico della parte istante, se abbiano o meno attitudine a cagionare danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)