Sez. 2, Sentenza n. 7152 del 23/06/1995 (Rv. 493065 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili - Rispetto delle distanza ex art. 889 comma secondo cod. civ. - Necessità - Estensione alla bombola del gas per uso domestico - Esclusione - Conseguenze.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE
L'art. 889, secondo comma, cod. civ. nel prescrivere la distanza di almeno un metro dal confine per l'installazione dei tubi dell'acqua del gas e simili si riferisce alle condotte o tubazioni che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e comportino quindi un permanente pericolo per il fondo del vicino in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni e fughe, sicché esso non è applicabile ad un manufatto, quale una bombola di gas per uso domestico, non espressamente contemplato nello stesso art. 889 e quindi non assistito da alcuna presunzione di pericolosità, nei cui confronti trova invece applicazione il successivo art. 890 con la conseguenza che la sua pericolosità va accertata in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)