Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 03/06/1982 (Rv. 421363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DIRETTE ALLA MODIFICAZIONE OD AL COMPLETAMENTO DI QUELLE ESPERITE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DIRETTE ALLA MODIFICAZIONE OD AL COMPLETAMENTO DI QUELLE ESPERITE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il principio dell'unitarietà e contestualità dell'istruzione probatoria comporta la possibilità di deduzione e di assunzione in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., dei soli mezzi di prova volti all'accertamento di fatti distinti rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle prove assunte nel grado precedente. Conseguentemente non sono ammissibili per la prima volta in appello prove dirette, non solo a contraddire o a neutralizzare, ma anche a modificare od a completare quelle esperite in primo grado. (V 2574/81, mass n 413346; (V 897/81, mass n 411417; (V 3508/80, mass n 407343).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)