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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 23/02/1983 (Rv. 426203 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA INDIRETTA INTESA A NEUTRALIZZARE LE RISULTANZE DELLE PROVE ORALI GIÀ ACQUISITE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426203-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA INDIRETTA INTESA A NEUTRALIZZARE LE RISULTANZE DELLE PROVE ORALI GIÀ ACQUISITE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Si ha "novità" della prova orale in grado di appello solo quando essa sia diretta a dimostrare circostanze che non siano né in contrapposizione né in completamento di quelle già oggetto della prova in primo grado, per cui non è ammissibile in Sede di gravame una prova orale riflettente fatti di prova contraria rivolti anche in via indiretta a neutralizzare le risultanze delle prove orali già acquisite in primo grado. Il relativo apprezzamento del giudice del merito è incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione esente da vizi logico-giuridici. (V 6332/82, mass n 423969 sulla prima parte; (V 3385/82, mass n 421363 sulla prima parte; (V 2028/82, mass nn 419883 419884 sulla prima parte; (V 328/82, mass n 418029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)