diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1750 del 19/02/1991 (Rv. 470998 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità a carico dell'INPS - Illegittimità costituzionale del divieto ex sentenza n. 314 del 1985 della Corte Costituzionale - Efficacia retroattiva - Limiti - Diritto ai ratei di pensione non liquidati - Prescrizione decennale - Operatività.
Stato
decisa il 1991-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470998-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Il vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato dalla Corte Costituzionale, non determinando un impedimento legale all'esercizio del diritto dalla norma incostituzionalmente disconosciuto, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto, non incide sulla decorrenza della prescrizione. Pertanto l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità a carico dell'INPS, di cui agli artt. 2 legge 12 agosto 1962 n. 1338 e 23 legge 30 aprile 1969 n. 153, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 314 del 1985, incontra, quanto al diritto ai ratei di pensione non liquidati, un limite nella operatività del termine di dieci anni previsto dall'art. 58 della legge n. 153 del 1969 cit. e dall'art. 47 del successivo D.P.R. n. 639 del 1970 per l'impugnazione in sede giudiziaria delle decisioni adottate dall'INPS in materia di pensioni, termine che ha natura prescrizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)