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Sez. L, Sentenza n. 7289 del 01/06/2000 (Rv. 537131 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vizio di illegittimità costituzionale di una norma relativa ad un diritto - Rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda di rendita INAIL per malattia professionale non tabellata.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537131-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Il vizio di legittimità costituzionale di una norma di legge non ancora dichiarato non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma, successivamente dichiarata incostituzionale, ma pone in essere solo una mera difficoltà di fatto a tale esercizio. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità della medesima, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale inficia fin dall'origine la disposizione colpita, consentendo il decorso della prescrizione del diritto conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità anche durante il periodo anteriore alla pronuncia stessa. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 3, 134, 211 e 254 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in materia di malattie professionali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2936, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)