Sez. 1, Sentenza n. 2397 del 22/03/1990 (Rv. 466130 - 01)
ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E NON DISPONIBILITÀ AD OVVIARVI - ESTREMI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE - CRITERI - PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - RILEVANZA.*
ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E NON DISPONIBILITÀ AD OVVIARVI - ESTREMI - VALUTAZIONE GIUDIZIALE - CRITERI - PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - RILEVANZA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, primo comma, n. 2, 12, primo comma e 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184 ed ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità. La Mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi vanno valutate dal giudice dell'opposizione anche con riguardo ai parenti entro il quarto grado che non abbiano avuto pregressi rapporti significativi con il minore, desumendo la situazione di abbandono dal complesso delle emergenze processuali e tenendo conto altresì dei fatti sopravvenuti all'originario decreto, attraverso attenta indagine probatoria e con motivato apprezzamento.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)