Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 01/02/2000 (Rv. 533347 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Parenti entro il quarto grado - Disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore - Stato di abbandono del minore - Configurabilità - Esclusione - Mancanza di pregressi rapporti significativi con lo stesso - Irrilevanza - Conseguenze - Apprezzamento, in sede di opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità, come in sede di appello, di tale disponibilità, anche se sopravvenuta alla dichiarazione stessa - Ammissibilità - Legittimazione alla partecipazione al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, dei soli parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Carattere meramente processuale di detta disposizione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE
Nel sistema della legge n. 184 del 1983, in armonia con il dettato costituzionale (art. 30), l'istituto adottivo si configura come "extrema ratio", attribuendosi preminente rilievo al diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine. In tale prospettiva, la mancanza di assistenza morale e materiale del minore, e la indisponibilità ad ovviarvi, quali condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità, vanno valutate anche con riguardo ai parenti entro il quarto grado (nella specie, zii) che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, a nulla rilevando che l'art. 12, u.c., della citata legge n. 184 del 1983 limita la partecipazione al procedimento di cui si tratta a coloro, tra detti parenti, che abbiano mantenuto tali rapporti; ciò avuto riguardo al carattere meramente processuale della menzionata disposizione, dalla quale non può trarsi un principio di diritto sostanziale che imponga di dichiarare lo stato di adottabilità pur quando sia dimostrata la seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore da parte di parenti entro il quarto grado che con il medesimo non abbiano avuto per il passato significative relazioni materiali ed affettive. Ne consegue che tale disponibilità va presa in considerazione anche in sede di opposizione al decreto, o di appello, ed anche con riferimento a fatti sopravvenuti all'originario provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)