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Sez. L, Sentenza n. 11700 del 28/10/1992 (Rv. 479175 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Esercizio del relativo potere - Mancanza dell'affissione del codice disciplinare - Irrilevanza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479175-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Il potere di recesso del datore di lavoro - che, a differenza delle sanzioni conservative, trae origine direttamente dalla legge (artt. 2119 cod. civ. ed 1 e 3 legge n. 604 del 1966) - è legittimamente esercitato (in applicazione di tali norme) anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'affissione del codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, ove i fatti addebitabili al lavoratore siano configurabili come illeciti penali o costituiscano gravi violazioni di doveri fondamentali del lavoratore medesimo, non sussistendo in tali ipotesi l'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)