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Sez. L, Sentenza n. 2762 del 09/03/1995 (Rv. 491038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Per violazione di un obbligo o di un divieto sanzionati anche penalmente - Previa affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'illecito disciplinare commesso dal lavoratore per violazione di un obbligo o di un divieto sanzionati anche penalmente non presuppone, per l'inflizione della sanzione disciplinare, l'affissione prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, quando l'illeceità della violazione, per il contrasto con la coscienza comune, possa esser conosciuta ed apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)