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Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 20/05/1987 (Rv. 453272 - 01)

POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - ESERCIZIO - IN GENERE - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - AI SENSI DEGLI ARTT. 330, 332, 333 E 336 COD. CIV. - ATTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - CONFIGURABILITÀ - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - IDONEITÀ AD ACQUISTARE AUTORITÀ DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453272-01

POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - ESERCIZIO - IN GENERE - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE - TRIBUNALE PER I MINORENNI - AI SENSI DEGLI ARTT. 330, 332, 333 E 336 COD. CIV. - ATTI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA - CONFIGURABILITÀ - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - IDONEITÀ AD ACQUISTARE AUTORITÀ DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod. civ., configurano espressione di giurisdizione volontaria, non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono altresì soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Detti provvedimenti, pertanto, ancorché adottati dalla Corte di appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la ulteriore conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 della Costituzione e non sono impugnabili con ricorso per Cassazione. (V 6220/86, mass n 448480).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)