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Sez. 1, Sentenza n. 4055 del 11/05/1990 (Rv. 467075 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE - DECRETO EMESSO IN SEDE DI RECLAMO DALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467075-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE - DECRETO EMESSO IN SEDE DI RECLAMO DALLA CORTE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. Il decreto emesso in Sede di reclamo dalla Corte di appello, con il quale si provveda all'assunzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, ai sensi dell'art. 262 ultimo comma, cod. civ., trattandosi di provvedimento non decisorio, ma di natura essenzialmente amministrativa e contrassegnato da ampio margine di discrezionalità, diretto essenzialmente alla tutela dell'interesse del minore alla sua più conveniente individuazione nel contesto delle relazioni sociali in cui sia inserito. (V 3931/88, mass n 459107; (V 4607/87, mass n 453272; (V 6220/86, mass n 448480).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)