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Sez. U, Ordinanza n. 4805 del 07/03/2005 (Rv. 579430 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Momento preclusivo - Trattenimento della causa per la decisione - Limiti - Operatività della preclusione in caso di sospensione del processo di merito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579430-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Sebbene in linea di principio la preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifichi non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta per la sentenza (momento che - segnando l'"iter" dei poteri decisori del giudice - osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum" la Suprema Corte), tale preclusione non opera allorchè il giudice di merito, davanti a cui pende la causa, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie, abbia sospeso il processo ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ.; in tal caso, infatti, per effetto di detto provvedimento di sospensione del processo, che implicitamente comporta la riapertura della fase istruttoria, la pronuncia sul regolamento recupera l'indicata funzione di consentire una sollecita definizione della questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)