Sez. U, Sentenza n. 87 del 03/04/2000 (Rv. 535239 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Momento preclusivo - Omissione dell'udienza di discussione secondo il rito novellato ex legge 353 del 1990 - Provvedimento di rimessione al collegio o di invito a scambiare le comparse conclusionali - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nei procedimenti di cognizione ordinaria nei quali, in attuazione della facoltà prevista dagli artt. 189, 190 - bis e 275 cod. proc. civ. nel testo fissato dagli artt. 23, 25 e 32 legge n. 353 del 1990, non deve essere tenuta l'udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento di giurisdizione è costituito (non già dall'udienza di discussione e dal passaggio in decisione della causa, ma) dal provvedimento col quale, una volta che le parti abbiano precisato le loro conclusioni, il giudice istruttore rimette la causa al collegio, ovvero - nell'ipotesi in cui decida il giudice unico - dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 23, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 25, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)