diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 342 del 13/01/2003 (Rv. 559648 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Esperibilità - Momento preclusivo - Trattenimento della causa per la sentenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559648-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l'"iter" dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum" la Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)