Sez. 3, Sentenza n. 12907 del 13/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212297 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Condono edilizio - Contravvenzioni estinguibili - Mediante oblazione - Indicazione - Limiti.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
La speciale causa estintiva stabilita dal capo IV della Legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle Leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, consegue, anche in tema di violazioni alla disciplina antisismica, alla presentazione tempestiva dell'istanza di condono ed al versamento integrale dell'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco per la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio, assentibile con concessione o autorizzazione, purché non sia insanabile ex art. 33 L. n. 47 del 1985 e compreso nei parametri temporali, soggettivi volumetrici e specifici, stabiliti dalle citate normative (Fattispecie in tema di costruzione in zona sismica).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)