Sez. 3, Sentenza n. 407 del 18/02/1967 (Rv. 326326 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - PROVVIGIONE - IN GENERE - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
L'art.1182 comma terzo, cod. civ. - secondo cui l'obbligazione, avente ad oggetto una somma di denaro, deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza-, e applicabile anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni spettanti all'agente, ove il credito di costui possa considerarsi ab origine pecuniario, in quanto determinabile con un semplice calcolo aritmetico, in base alle clausole contrattuali, agli accordi collettivi ed agli Usi applicabili in materia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)