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Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 19/05/1969 (Rv. 340780 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVVIGIONI DEL MEDIATORE O DELL'AGENTE - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340780-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVVIGIONI DEL MEDIATORE O DELL'AGENTE - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE.*

La disposizione dell'art. 1182 comma terzo cod.civ. trova applicazione nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennita dovute a seguito di rapporto di mediazione o di Agenzia, giacche tali crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili in base a semplice calcolo aritmetico, desunto o dai relativi contratti, o dagli accordi collettivi o dagli Usi. (V. 475-68, massima n. 338568 1335-68, massima n. 332928 2643-67, massima n. 330039 407-67, massima n. 326326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)