diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 4501 del 27/02/2026 (Rv. 677789-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677789-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)