Sez. 1, Sentenza n. 2440 del 20/12/2007 Cc. (dep. 16/01/2008) Rv. 239209 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione di tipo mafioso - Natura di reato omissivo istantaneo - Luogo di consumazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 30 della L. 13 settembre 1982 n. 646 - che punisce la mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona tenuta ad effettuarla - configura un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare nel termine stabilito.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)