Sez. L, Sentenza n. 341 del 15/01/1981 (Rv. 410798 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 1916 COD CIV PER INFORTUNIO A QUEST'ULTIMO IMPUTABILE - AMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO EX ART 1916 COD CIV PER INFORTUNIO A QUEST'ULTIMO IMPUTABILE - AMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
L'INAM ha diritto di regresso ex art 1916 cod civ nei confronti del datore di lavoro per ottenere dallo stesso il rimborso della indennita pagata all'assicurato in conseguenza di un infortunio imputabile al datore di lavoro, ma non considerabile come tale per l'inapplicabilita della disciplina di cui al DPR 30 giugno 1965 n 1124, trattandosi di un rischio che non rientra nei fini istituzionali dell'ente e che non Forma quindi oggetto della Assicurazione contro le malattie ed in ordine al quale il datore di lavoro assume la veste di terzo responsabile. (V 4710/76, mass n 383456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)