Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 22/12/1976 (Rv. 383456 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA 'TERZI RESPONSABILÌ - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ASSICURATORE DEL TERZO RESPONSABILE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA 'TERZI RESPONSABILÌ - NOZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ASSICURATORE DEL TERZO RESPONSABILE - ESCLUSIONE.*
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennita puo essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di 'terzi obbligatì e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non puo essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiche questi e tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perche il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perche aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarita attiva, e non pure la titolarita passiva dell'Azione in surrogazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)