Sez. 1, Sentenza n. 6051 del 05/07/1997 (Rv. 505741 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di donazione - Notificazione nel domicilio fiscale del contribuente, risultante dall'atto - Necessità - Notificazione ad un familiare capace e convivente - Relata di notifica - Indicazione del luogo della notifica - Omissione - Nullità della notifica - Dichiarazione - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
L'avviso di accertamento di maggior valore (ai fini I.N.V.I.M.)di un immobile oggetto di un atto di donazione deve essere notificato nel domicilio fiscale del contribuente risultante dall'atto. Pertanto, nella ipotesi di notifica mediante consegna di copia ad un familiare capace, che si dichiari convivente, senza menzionare espressamente nella relata il luogo della notifica, si deve presumere che la consegna sia avvenuta nel luogo indicato nell'atto. Conseguentemente può essere dichiarata la nullità della notifica solo se il destinatario dell'atto stesso, che assuma di non averlo ricevuto, dimostri che la presenza del familiare nel luogo summenzionato era del tutto occasionale e momentanea.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)