Sez. 4, Sentenza n. 39266 del 04/10/2011 Ud. (dep. 31/10/2011) Rv. 251440 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni - Trasferimento dell'obbligo di prevenzione - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro - nei confronti dell'imputato, il quale si era difeso affermando che in un'azienda di notevoli dimensioni la presenza del direttore di stabilimento esclude che il legale rappresentante debba rilasciare una specifica delega per la sicurezza sul lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 19/09/1994 num. 626 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)