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Sez. 2, Sentenza n. 3177 del 14/02/2006 (Rv. 586254 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586254-01

SERVITÙ - PREDIALI - IN GENERE

In tema di acquisto per usucapione, l'acquirente - che invochi, ai sensi dell'art. 1146 secondo comma cod. civ., l'accessione del possesso per unire il proprio a quello del dante causa - deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso (ancorché invalido o proveniente "a non domino"). Pertanto, ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, tale titolo non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo (preteso) dominante che non contenga la specifica menzione della servitù che si assume usucapita, operando l'accessione nei soli limiti del titolo traslativo titolo, sicché il trasferimento del fondo (preteso) dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù nel solo caso in cui il relativo diritto già sussista a favore del fondo alienato (e, nel caso del sistema tavolare, la sussistenza è connessa alla iscrizione nel libro fondiario) ma non lo è nel caso in cui ne sia in corso il "possesso ad usucapionem" da parte del cedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)