Sez. 3, Sentenza n. 13236 del 11/06/2014 (Rv. 631721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Giudizio di affrancazione di fondo oggetto di colonia miglioratizia - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il giudizio di affrancazione di fondo rustico, oggetto di colonia miglioratizia, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali perché, pur assimilabile all'enfiteusi sul piano funzionale, ha natura agraria e come tale è anche soggetto al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)