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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3857 del 25/02/2015 (Rv. 634446 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione del canone di colonia miglioratizia - Sospensione feriale dei termini processuali - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634446-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La disciplina processuale applicabile al giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione del canone di colonia definita miglioratizia esige la preventiva verifica della natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio, dovendosi escludere la sospensione feriale dei termini solo quando il rapporto che ne è oggetto, pur funzionalmente assimilabile all'enfiteusi, resti ontologicamente di tipo agrario e non propriamente enfiteutico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)