Sez. 1, Sentenza n. 94 del 12/01/1989 (Rv. 461333 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI MEDICINALI DALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA - DISCIPLINA EX TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO 27 GENNAIO 1923 - PRETESA DI RIPETIZIONE DELL'I.G.E. PER LA PARTE ECCEDENTE L'AMMONTARE DELLA MEDESIMA IMPOSTA GRAVANTE SUI SIMILARI PRODOTTI NAZIONALI - FONDAMENTO NEGLI ARTT. 1, 7 E 10 DEL TRATTATO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI PRODOTTI MEDICINALI DALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA - DISCIPLINA EX TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO 27 GENNAIO 1923 - PRETESA DI RIPETIZIONE DELL'I.G.E. PER LA PARTE ECCEDENTE L'AMMONTARE DELLA MEDESIMA IMPOSTA GRAVANTE SUI SIMILARI PRODOTTI NAZIONALI - FONDAMENTO NEGLI ARTT. 1, 7 E 10 DEL TRATTATO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo all'importazione di prodotti medicinali dalla Confederazione elvetica, la pretesa di ripetizione dell'IGE, per la parte che ecceda l'ammontare della medesima imposta gravante sui similari prodotti nazionali, non può trovare fondamento, nel vigore del trattato di commercio italo-svizzero concluso a zurigo il 27 gennaio 1923 e reso esecutivo con R.d.l. 15 febbraio 1923 n. 243, né nell'art. 1 di tale trattato, che introduce la clausola di trattamento della nazione più favorita, sotto il profilo del riferimento ai principi posti dagli artt. I e III dell'accordo GATT del 30 ottobre 1947 (cui l'Italia ha aderito con legge 5 aprile 1950 n. 295), in quanto questi principi trovano limitazione nella riserva "stand-still", sulla salvezza delle imposizioni interne in atto (art. 1 del protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949), né nel successivo art. 7 di detto trattato, il quale fissa una regola di parità di trattamento dei prodotti medicinali in materia di legislazione sanitaria (autorizzazioni, licenze, controlli ecc.), e non fiscale, né, infine, nell'art. 10 del trattato medesimo, il quale impone una parità, fra prodotto nazionale e prodotto importato, con riferimento al carico tributario complessivo, e, quindi, non è invocabile in relazione ad una domanda rivolta a denunciare esclusivamente una divergenza di trattamento inerente al singolo tributo. (V 5024/84, mass n 436854; (V 727/81, mass n 411201).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/01/1923 num. 1, Contr. Coll. 27/01/1923 num. 7, Contr. Coll. 27/01/1923 num. 10, Regio Decr. Legge 15/02/1923 num. 243, Contr. Coll. 30/10/1947 num. 1, Contr. Coll. 30/10/1947 num. 3, Contr. Coll. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)