Sez. 3, Sentenza n. 1374 del 06/02/1995 (Rv. 490311 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Carattere vincolante - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi, indipendentemente dall'intervenuto mutamento della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare (dettata dalla Corte suprema) sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento giuridico con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita dallo "ius superveniens".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)