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Sez. 3, Sentenza n. 1374 del 06/02/1995 (Rv. 490311 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Carattere vincolante - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490311-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarvisi, indipendentemente dall'intervenuto mutamento della giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, non essendo tale ipotesi assimilabile a quella in cui la norma da applicare (dettata dalla Corte suprema) sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento giuridico con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita dallo "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)