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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19195 del 28/09/2015 (Rv. 637093 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Trattamento sanitario obbligatorio - Proroga - Richiesta pervenuta al comando di polizia municipale dopo la scadenza del periodo di proroga - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637093-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

È illegittimo il trattenimento del soggetto, già legittimamente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, qualora la richiesta di proroga sia stata erroneamente inviata dai medici del reparto di psichiatria alla stazione dei carabinieri dopo la scadenza del termine di sette giorni dal ricovero e, quindi, successivamente trasmessa al comando della polizia municipale oltre la scadenza del periodo di proroga.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)