Sez. 1, Ordinanza n. 33178 del 16/12/2019 (Rv. 656561 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Trattenimento nel C.P.R. - Proroga dopo la scadenza del termine iniziale o prorogato - Illegittimità - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
È illegittima la proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri che sia stata disposta sulla base di un'istanza formulata successivamente alla scadenza del termine iniziale, o prorogato, della misura restrittiva, sicché, anche qualora l'iniziale convalida della misura restrittiva non sia stata tempestivamente impugnata dal destinatario, il provvedimento di proroga va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8, Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)