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Sez. 1, Sentenza n. 25713 del 01/12/2011 (Rv. 620412 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge n. 833 del 1978 - Provvedimento del Sindaco - Annullamento da parte del tribunale - Legittimazione al ricorso per cassazione - Spettanza - Al sindaco quale ufficiale di governo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620412-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

In materia di trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avverso il decreto del tribunale che annulla l'ordinanza, con la quale è stato disposto il trattamento, è legittimato a proporre ricorso per cassazione il Sindaco, non già in rappresentanza del Comune, estraneo alla procedura, bensì nella qualità di ufficiale di governo, e cioè di organo diretto dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la mera spendita della relativa qualifica conforme al dettato normativo, nonché privo di rilievo invalidante, benché estraneo alla fattispecie, il richiamo, in epigrafe, alla deliberazione della giunta comunale).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)