Sez. 1, Sentenza n. 8222 del 02/04/2007 (Rv. 595813 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Delibera di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione del medesimo - Mancata redazione del verbale dell'assemblea straordinaria da parte di un notaio - Conseguenze - Tipologia del vizio - Inesistenza o nullità della deliberazione - Esclusione - Annullabilità - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
In tema di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione del medesimo, la mancata redazione del verbale della delibera da parte di un notaio, come prescritto dall'art. 2375, secondo comma, cod. civ. per le delibere riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria, non comporta inesistenza dell'atto, né impossibilità od illiceità dell'oggetto della delibera (che sono le sole ipotesi nelle quali la stessa è inficiata da nullità), ma dà luogo ad un vizio del procedimento integrante un'ipotesi di annullabilità della deliberazione. (Fattispecie anteriore all'operatività della riforma delle società di capitali, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2447, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)