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Sez. 2, Sentenza n. 4112 del 12/11/1979 Ud. (dep. 22/03/1980) Rv. 144805 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - NON SONO NECESSARIE LE GARANZIE DI LEGGE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144805-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE - NON SONO NECESSARIE LE GARANZIE DI LEGGE.*

La ricognizione fotografica, pur costituendo mezzo di prova liberamente apprezzabile dal giudice di merito, (in base al principio del libero convincimento e della non tassativita dei mezzi di prova), non ha pero il valore formale della ricognizione prevista dall'art 360 cod proc pen e pertanto non e soggetta alle relative garanzie di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)