Sez. 1, Sentenza n. 13002 del 12/11/1980 Ud. (dep. 09/12/1980) Rv. 147008 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO - VALORE PROBATORIO.*
Le ricognizioni fotografiche e il riconoscimento dei testimoni in dibattimento, pur non avendo il valore di prova diretta, propria della ricognizione formale, costituiscono, per il principio della liberta delle prove al quale si ispira il sistema processuale penale, una legittima, fonte di convincimento quando la loro attendibilita sia congruamente motivata. (Conf mass nn 144805, 144047, 139805, 135918).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)