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Sez. 5, Sentenza n. 8880 del 19/06/2002 (Rv. 555173 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Ordinanza del presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. di liquidazione del compenso degli arbitri - Natura - Provvedimento dante definizione ad una controversia civile - Recante condanna al pagamento di somme, valori o altre prestazioni - Regime - Imposta proporzionale - Aliquota del tre per cento.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555173-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l' ordinanza non impugnabile con la quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., determina l'onorario e le spese degli arbitri, avendo natura di sentenza, in quanto destinata a risolvere il conflitto di interessi creatosi con le parti del procedimento arbitrale, rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria che, definendo una controversia civile, vanno assoggettati al regime dettato dall'art.8, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e segnatamente fra i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni di cui alla lettera b) del primo comma, per i quali è prevista l'aliquota del tre per cento. Con l'ordinanza in esame, infatti, il presidente del tribunale non si limita ad accertare un fatto giuridico o la reale situazione esistente tra le parti, ma determina le spettanze degli arbitri e del segretario con un provvedimento che, potendo formare anche oggetto di esecuzione forzata, equivale sostanzialmente ad una vera e propria pronuncia di condanna.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)