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Sez. 2, Sentenza n. 6513 del 19/05/2000 (Rv. 536693 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Liquidazione degli onorari di arbitro - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536693-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

L'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814, comma secondo, cod. proc. civ., avendo carattere decisorio in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, né revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per "violazione di legge" regolatrice del rapporto sostanziale controverso o della legge regolatrice del processo alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e della razionalità delle motivazioni in rapporto alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)