Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3301 del 13/02/2014 (Rv. 629379 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa - Irrevocabilità - Effetti - Novazione del rapporto tributario - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'irrevocabilità della dichiarazione integrativa, alla stregua dell'art. 57 della predetta legge, va intesa esclusivamente nel senso che essa non è modificabile da parte dell'Ufficio né contestabile da parte del contribuente, e non anche nel senso che essa comporti la novazione del rapporto tributario originario, il quale permane, impedendo l'estinzione del relativo giudizio (ove il rapporto sia già "sub iudice") finché il debito d'imposta non sia saldato.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)