Sez. L, Sentenza n. 3145 del 17/03/1993 (Rv. 481437 - 01)
Stampa - Giornalista - Albo | Atto di iscrizione - Carattere costitutivo - Sindacabilità in via incidentale - Divieto.
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L'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno "status" professionale assoluto ed efficace verso tutti; tale provvedimento non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità rispetto al quale il giudice deve poter limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo "status" da essa derivante, che può venir meno soltanto a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento giurisdizionale in via principale.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)