Sez. L, Sentenza n. 4502 del 20/05/1997 (Rv. 504561 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE | Iscrizione nell'apposito registro - Dichiarazione del direttore responsabile di inizio della pratica - Mancanza - Impossibilità di rivendicare lo "status" di giornalista praticante - Reintegrazione nel posto di lavoro - Inammissibilità.
STAMPA - GIORNALISTA - PRATICANTE
Il contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto la prestazione lavorativa subordinata di natura giornalistica, espletata con le caratteristiche del rapporto di praticantato, ma senza l'iscrizione nel relativo registro dei praticanti per essere mancata la dichiarazione del direttore responsabile comprovante l'effettivo inizio della pratica, è comunque affetto da nullità per violazione della legge 3 febbraio 1963 n.69 e delle finalità a detta legge sottese, benché la dichiarazione suddetta costituisca, ricorrendo tutti gli altri requisiti per l'esercizio del praticantato, un atto dovuto, fonte di danno risarcibile ove omesso. Tale invalidità però non produce (ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.) effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, sicché il lavoratore, mentre può domandare la condanna dell'editore al pagamento delle differenze retributive per l'attività giornalistica effettivamente prestata, non può invece rivendicare il riconoscimento dello status di praticante che presuppone necessariamente l'iscrizione nell'apposito albo, né - se illegittimamente licenziato - può rivendicare il diritto a vedersi reintegrato nel posto di lavoro per il proseguimento dell'attività giornalistica, la quale in ogni caso non può essere svolta, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, che con il rigoroso rispetto delle condizioni e delle modalità richieste dalla legge professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 26 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)