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Sez. 3, Sentenza n. 11541 del 02/08/2002 (Rv. 556553 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Carattere costitutivo - Godimento dello "status" di professionista - Partecipazione alle elezioni del Consiglio direttivo dell'Ordine - Ammissibilità - Situazioni d'incompatibilità - Irrilevanza - Provvedimento di cancellazione - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556553-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

L'iscrizione nell'albo professionale (nella specie, dei chimici) configura un atto di accertamento costitutivo dello "status" di professionista che opera "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Pertanto, il professionista, avvenuta l'iscrizione, può esercitare tutti i diritti derivanti da tale "status", compreso quello di partecipare come elettore o come eligendo alle elezioni del Consiglio direttivo dell'Ordine territoriale, pur in presenza di eventuali cause d'incompatibilità, sino al momento in cui non intervenga un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/03/1928 num. 843 art. 7, Regio Decr. 01/03/1928 num. 843 art. 18, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 7, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)