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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25531 del 02/12/2014 (Rv. 633801 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposte corrisposte per beni e servizi acquistati da contributi esenti da imposta - Detraibilità IVA - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633801-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 633, la detraibilità dell'IVA è esclusa in caso di acquisti afferenti ad operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, e non anche quando si tratti di acquisti comunque effettuati nell'esercizio dell'ordinaria attività imprenditoriale, nella quale ricadono non solo gli atti commerciali o produttivi tipici, ma pure gli acquisti effettuati in vista dell'esecuzione di un programma operativo finanziato con contributi (comunitari, nazionali, sociali) esenti da imposta, non essendo ravvisabile una specifica indicazione normativa che escluda il carattere commerciale di una operazione effettuata utilizzando risorse economiche derivanti da contributi concessi a fondo perduto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)