Sez. L, Sentenza n. 6130 del 18/11/1981 (Rv. 416926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA SINGER ADDETTO ALLA VENDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA SINGER ADDETTO ALLA VENDITA.*
L'interpretazione dei contratti collettivi (non resi efficaci erga omnes) si risolve in un'indagine di fatto, che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione e rispettosa delle regole legali di ermeneutica. (nella specie, è stata confermata la sentenza la quale aveva escluso che al personale della singer addetto alla vendita, stante la peculiarità del relativo regime retributivo, stabilito dallo art. 78 del C.C.n.L. 21 novembre 1973 per i dipendenti da aziende commerciali e costituito dalla retribuzione fissa spettante agli altri lavoratori maggiorata dell'aumento di lire sedicimila previsto dalla disposizione transitoria in calce all'art. 72 dello stesso contratto e ancora maggiorata del 5%, competesse ulteriormente il predetto aumento di lire sedicimila, già computato nella base considerata ai fini della maggiorazione del 5%, con conseguente inspiegabile duplicazione dello stesso incremento retributivo). (Conf 4535/81, mass n 415244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 72, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 73, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)